| Ancora un attacco alla libertà di coscienza dei medici |
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| giovedì 30 aprile 2009 | ||||||||
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Nei giorni scorsi (Aprile 2009, ndr) il Direttore Generale dell'ASUR Marche (la Azienda Sanitaria Unica Regionale che nelle Marche riunisce le precedenti 13 Aziende Sanitarie territoriali), ha emanato una nota riguardante il tema “Pillola del giorno dopo ed obiezione di coscienza”. Con tale atto il Direttore Generale ha inteso fornire “chiarimento in relazione alla fattispecie in oggetto, volta a stabilire riferimenti normativi e criteri operativi”.
In realtà il contenuto della nota è orientato in un'unica direzione: vietare di fatto qualsiasi forma di obiezione di coscienza, sia con riferimento alla normativa sulla interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) sia con riferimento all'art. 22 del Codice di Deontologia Medica, costringendo di fatto i medici a prescrivere la c.d. “pillola del giorno dopo”. Dice infatti il Direttore Generale: “La legge 194/78 disciplina tuttavia esclusivamente l'interruzione di gravidanza, essa non afferisce ad altre pratiche. La stessa conseguentemente non trova applicazione con riferimento alla c.d. 'pillola del giorno dopo' … Non sarà possibile, pertanto, invocare l'art. 9 della legge 194/78, in sede di istanza di prescrizione del farmaco in parola, opponendo un rifiuto motivato dalla circostanza di essere obiettore di coscienza”. E prosegue: “Né del pari potrà essere invocata la c.d. 'clausola di coscienza' prevista dall'art. 22 del codice di deontologia medica … nel caso della richiesta della 'pillola del giorno dopo' il sanitario, considerata la situazione di obiettiva gravità ed urgenza in cui la richiedente versa, deve riscontrare positivamente la richiesta rilasciando la relativa prescrizione. ... La condotta del medico che rifiuti la prescrizione si configura, pertanto, come contra legem ed integra un illecito rilevante sia sotto il profilo civile che penale ... potenzialmente riferibile alle diverse fattispecie dell'interruzione di pubblico servizio (art. 340 C.P.) e del rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 C.P.)”. In parole semplici: sulla 'pillola del giorno dopo' non si obietta!! Il tono della lettera non ammette dubbi né sembra consentire deroghe, e va ad intaccare la libertà di giudizio scientifico e di coscienza dei medici. Non è tollerabile, per chi voglia continuare a svolgere la professione di medico in maniera indipendente e libera, una “ingerenza” così pesante della funzione manageriale rispetto all'agire medico: simili affermazioni, che suonano quasi come un diktat, vanno rigettate senza mezzi termini! Pensare poi che non sia applicabile la obiezione di coscienza prevista dall'art. 9 della legge 194/78 in relazione alla prescrizione della c.d. “pillola del giorno dopo”, significa non conoscere affatto la legge 194/78, né le interpretazioni letterale, storica e logica che ne sono state date nel corso di più di 30 anni di applicazione. La norma infatti – fin dal suo titolo – dichiara di promuovere “la tutela sociale della maternità” e all'art. 1 afferma infatti che “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”. L'art. 9 della legge 194/78 si viene così a collocare all'interno della “tutela della vita umana fin dal suo inizio”, e quindi consente al “personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie” di obiettare ad una azione che venga ritenuta lesiva della propria coscienza in ordine alla ipotizzata mancata “tutela della vita umana fin dal suo inizio”. Il tema centrale, dunque, non è l'obiezione di coscienza alla interruzione della gravidanza in sé (se così fosse, il ginecologo obiettore non potrebbe partecipare ad “interruzioni di gravidanza” che hanno come scopo l'espletamento di un parto prematuro!!), bensì l'obiezione a quegli atti che possono portare volontariamente a morte il concepito, compresa appunto la interruzione volontaria della gravidanza. Del resto il dato scientifico relativo al meccanismo di azione della c.d. “pillola del giorno dopo”, come viene riportato nei foglietti illustrativi dei prodotti farmaceutici contenenti levonorgestrel, disponibili in Italia dal 2000,, dice che esso può avvenire in due modi possibili: o determinando il blocco della ovulazione (se questa non è già avvenuta) o impedendo l'impianto in utero dell'embrione, se è appunto avvenuta la fecondazione dell'ovulo. Secondo il Direttore Generale non potrebbe nemmeno invocarsi la “clausola di coscienza” prevista dall'art. 22 del Codice di Deontologia Medica. Una affermazione così perentoria potrebbe far pensare alla incolpevole, anche se clamorosa, ignoranza di alcuni documenti fondamentali al riguardo: purtroppo, invece, vi è il fondato sospetto che si tratti di una lettura soltanto ideologica, e pertanto “cieca”, della questione. Non è stato infatti considerato che sull'argomento esiste una Circolare del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, dott. Amedeo Bianco, emanata in data 11.12.2006, con la quale si erano forniti chiarimenti specifici sulll'argomento. Dice la Circolare: “Tale norma (quella prevista dal Codice di Deontologia), prevedendo che il medico al quale vengono richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento alla salute della persona assistita, è stata correttamente letta come disposizione che attribuisce alla coscienza uno spazio di espressione maggiore rispetto a quello che risulta esplicitamente attribuito dalle disposizioni di legge. … La FNOMCeO ritiene, inoltre, che trovando la legittimazione ad esercitare la clausola di coscienza la sua ragion d’essere nella disposizione di cui all’art. 9 della Legge 194/78 (Legge sull’interruzione della gravidanza), i medici debbano adottare le modalità prescritte nell’articolato medesimo e pertanto debbano inviare la dichiarazione relativa all’obiezione di coscienza al direttore generale della ASL e al direttore sanitario nel caso di personale dipendente dall’ospedale”. Non è stato poi considerato né menzionato un altro documento fondamentale, ovvero il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), emanato il 28.05.2004 e richiamato anche dalla Circolare del presidente della FNOMCeO. È interessante rilevare come il CNB abbia ritenuto all'unanimità “accogliersi la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di LNG ”, e si sia poi “svolta all’interno del CNB un’ampia discussione sulle motivazioni di tale possibilità, configurandosi unanimità sul fatto che il medico il quale non intenda prescrivere o somministrare il LNG in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione abbia comunque il diritto di appellarsi alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione (cfr. p. es. Corte Cost. n. 35/1997), e dunque a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al quesito in esame”. Come si vede, il riferimento della obiezione di coscienza non è tanto alla interruzione di gravidanza in sé, bensì per la tutela del concepito. Appare, in conclusione, molto grave che il Direttore Generale ASUR definisca “indebito rifiuto” un atto – ovvero la non-prescrizione – che invece è governato e legittimato, sotto il profilo professionale, giuridico e deontologico, dal richiamo alla indipendenza della “scienza” e della “coscienza” del medico: un simile atteggiamento denota scarsa attenzione alla sensibilità etica del mondo sanitario, sensibilità alla quale invece, come medici, crediamo di avere il diritto, quando non addirittura il dovere, di riferirci nella nostra attività quotidiana in favore della salute e della vita dei pazienti. È auspicabile pertanto un ripensamento del contenuto della nota, fondato sui dati scientifici, deontologici e giuridici che abbiamo sopra richiamato, affinché tutti i colleghi dipendenti e convenzionati con la ASUR, ai quali la nota è diretta, possano esprimere liberamente, con correttezza e coerenza, la propria visione etica e deontologica, in armonia con la propria attività professionale, di cui restano titolari e responsabili. dott.ssa Emanuela Lulli medico di Medicina Generale specialista in Ostetricia e Ginecologia Pesaro
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