| Suprema legge la salvezza delle anime |
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| giovedì 22 ottobre 2009 | ||||||||
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Giovedì 15 ottobre nell’aula magna del seminario diocesano il vescovo Francesco Giovanni Brugnaro ha convocato il presbiterio di Camerino – Sanseverino Marche per una giornata di ritiro spirituale. La celebrazione dell’ora media ha aperto la giornata. L’adorazione eucaristica ha segnato il culmine, il pranzo, ne ha suggellato la fraternità sacramentale.
L’arcivescovo diocesano ha introdotto il don Filippo Di Giacomo, vicario giudiziale di Sora-Aquino-Pontecorco (Frosinone), cui ha affidato le due meditazioni del ritiro.
La riforma dentro la Chiesa
Sottostante ad ogni codice giuridico ecclesiastico o non sta una filosofia giuridica che vuole che ogni società umana si dia delle regole sociali. Il codice di diritto canonico del 1983 ha come base l’identità della Chiesa e del presbitero come è stata delineata nei documenti del concilio Vaticano II (11 ottobre 1962-8 dicembre 1965). Già il cardinale Ottaviani nel 1946 in un libro aveva anticipato molti temi che sarebbero diventati programmi e slogan della seconda metà degli anni 60 dello scorso secolo, come l’abolizione della leva obbligatoria. In quel libro la Chiesa era delineata come monarchia elettiva moderata da una nobiltà cooptata. Era un concetto di societas perfecta, società perfetta, un concetto ben presto in crisi per i continui cambiamenti. Il papa attuale, Bededetto XVI, a proposito di riforme, ha detto di recente che si devono fare dentro la chiesa e non fuori. A titolo esemplificativo basti pensare ai cambiamenti connessi con alcuni concetti:
Parrocchia nel codice canonico del 1918 era solo un territorio, in quello del 1983 è comunità. Prete nel 1918 era genericamente un clericus, un chierico a motiva della tonsura con cui era immesso nello stato clericale, nel 1983 è presbyter, un presbitero e a volte sacerdos, sacerdote, anche se questo ultimo termine non sempre è accettato da tutti i canonisti a motivo dell’unicità del sacerdozio di Cristo partecipato in modi essenzialmente diversi ai battezzati e agli ordinati. Del resto solo con Pio X nel 1903 si ha un’uniforme clericale, l’abito talare obbligatorio desunto dalla Chiesa ambrosiana. La comunione tra presbiteri e laici Il decreto Presbyterorum ordinis (P. O.) sta alla base del codice di diritto canonico del 1983. Christifideles laici (laici) e consacrati sono connotati come popolo di Dio. Questa è in qualche modo una sfida per una crescente comunione tra preti e laicato cristiano.Dal testo del decreto P. O. si evince che l’obbedienza è la condizione per realizzare la comunione. Al numero 7 (§ a,b) è scritto:”Tutti i presbiteri assieme ai vescovi, partecipano in tal grado dello stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo, che la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbietri con l’ordine dei vescovi... I vescovi pertanto grazie al dono dello Spirito santo che è concesso ai presbiteri nella sacra ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel ministero... I presbietri dal canto loro, avendo presente la pienezza del sacramento dell’ordine di cui godono i vescovi, venerino in essi l’autorità di Cristo sommo pastore. Siano dunque uniti al loro vescovo con sincera carità e obbedienza. Questa obbedienza sacerdotale, pervasa dello spirito di collaborazione, si fonda sulla partecipazione stessa del ministero episcopale, conferita ai presbietri attraverso il sacramento dell’ordine e la missione canonica”. Il codice di diritto canonico prevede per il seminarista che si disponga alla fraterna comunione con il presbiterio diocesano di cui faranno parte a servizio della Chiesa (cfr can 245 §2 e P.O. n. 12). “Gli alunni siano formati in modo che, pieni di amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e filiale con il romano pontefice... con il vescovo come fedeli cooperatori e collaboratori con i fratelli... (can 245 §2) e P. O. n. 7 § b) mediante tutte le forme di comunione come i consigli pastorali ed economici parrocchiali ecc. “Lex suprema salus animarum” Il canone 149 §1 che l’esame di ammissione ad un ufficio ecclesiastico deve essere esaminato se sia nella comunione della Chiesa, perché la Chiesa è comunità di persone e non di cose. È compito della Chiesa (can.747, §2) annunciare sempre ed ovunque i principi morali anche circa l’ordine sociale e così pure promulgare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime. È quanto mai significativo che l’ultimo canone del codice di diritto canonico dice che nelle cause di trasferimento da un ufficio ecclesiastico ci si attenga non solo alle norme, ma ci si attenga “ai principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema” (can. 1752). Un ampio dibattito soprattutto su diversi aspetti di obbedienza e comunione ha concluso le due meditazioni di d. Filippo Di Giacomo. Vincenzo Finocchio
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Il decreto Presbyterorum ordinis (P. O.) sta alla base del codice di diritto canonico del 1983. Christifideles laici (laici) e consacrati sono connotati come popolo di Dio. Questa è in qualche modo una sfida per una crescente comunione tra preti e laicato cristiano.
